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Normativa per bonifiche belliche

Bonifica bellica sistematica

Con emanazione del Decreto Attuativo D.M. 82/2015 del 11 maggio 2015 e successiva traslazione causa decreto mille proroghe, è pienamente entrato in vigore il contenuto della Legge n 177/2012, come emendamento ed integrazione del T.U.S. 81/2008 in materia di ordigni residuati bellici in territorio nazionale. Una razionale procedura operativa esiste ed è suddivisa in due fasi progettuali distinte, con riferimento diretto a due Ministeri differenti competenti:

» Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente competente in materia di Sicurezza del Lavoro (T.U.S. 81/2008) e quindi anche in materia di V.R.B. organi di controllo Ispettorati del Lavoro, che prevede le procedure:

1. Obbligo diretto di valutazione rischi in attività di scavo, a carico del RUP/RDL ai sensi art 15 T.U.S. 81/2008;

2. Obbligo diretto di valutazione rischio bellico residuo nelle attività di scavo, a carico del CSP/CSE, nominati da committente ai sensi dell’art 28 TUS (come emendato da LEGGE N 177/2012 – Art 1 – com1)

» Ministero della Difesa (Genio Militare o Marina Militare), ente che non ha alcun obbligo o potere prescrittivo in materia di V.R.B. (parere consultivo, se richiesto) ma che possiede parere vincolante in materia di bonifica bellica (occasionale o preventiva), esercitabile qualora il C.S.P. valuti che il livello di rischio non è accettabile ed il Committente manifesti l’intenzione di procedere con l’eliminazione del rischio bellico.

La procedura operativa prevista per eliminare il rischio bellico residuo definito dal Coordinatore della Sicurezza come “non accettabile” è la “Bonifica Bellica Sistematica”, da eseguirsi su rilascio di parere vincolante Ministero della Difesa, secondo le iter procedurale amministrativo integralmente definito in Disciplinare Tecnico GEN BST 001 – Edizione 2020.

La presente direttiva disciplina l’iter per il rilascio del parere vincolante ai fini dell’esecuzione delle attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio nazionale da effettuare, a scopo precauzionale, da Soggetti Interessati, mediante ditte iscritte all’albo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. A tal fine, l’Amministrazione Difesa esercita le funzioni di vigilanza e sorveglia l'esecuzione delle attività ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare – e del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017.

Essa prescrive una linea generale di condotta, indicando le priorità da rispettare, gli obiettivi da conseguire ed i fattori da considerare. Per quanto non espressamente ivi delineato ed immediatamente riferito alla specifica materia si rimanda alla legislazione vigente per tutti gli aspetti amministrativi, civili e penali ad essa collegati.

 

Inquadramento normativo


La bonifica da residuati bellici nel territorio italiano è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

» Circolare Stato Maggiore Esercito n. 596/184.420 – datata 26 giugno 1998;

» D.M. 82/2015 "Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177

» Direttiva tecnica GEN BST 001 - Revisione 1 - Ottobre 2017

» Direttiva tecnica GEN BST 001 - Edizione 2020

 

Iter procedurale

RICHIESTA RILASCIO PARERE VINCOLANTE

Ai fini dell’ottenimento del parere vincolante allo svolgimento della BST, i soggetti interessati dovranno presentare all’OEP territorialmente competente una specifica ISTANZA RILASCIO PARERE VINCOLANTE, con annesso il Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (DUB).

Il DUB dovrà essere sottoscritto dai seguenti soggetti:

- Dirigente Tecnico BCM dell’impresa specializzata;

- Soggetto Interessato o suo delegato.

L’OEP (Organo Esecutivo Periferico), dovrà emettere e comunicare al soggetto interessato o suo delegato, entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo, il proprio parere vincolante.

In particolare, il sopracitato parere vincolante potrà essere positivo o negativo:

A) Parere vincolante positivo - DUB approvato o approvato con prescrizioni;

B) Parere vincolante negativo - DUB non approvato e indicazione delle carenze.

Il Parere vincolante positivo ha validità di 365 giorni dal momento del rilascio, trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni di inizio delle prestazioni di BST, decade, con ulteriore iter amministrativo ex novo in caso di bonifica sistematica.

Nell’esecuzione del servizio BST, l’impresa dovrà attenersi scrupolosamente al DUB approvato dall’OEP. Ogni variante al DUB, in termini di aree da sottoporre a bonifica o modalità tecnico-operative, dovrà essere preventivamente approvata dall’OEP, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione.

Qualsiasi variante al DUB non sarà presa in considerazione qualora non vistata per approvazione dal soggetto interessato o suo delegato (necessario visto del soggetto interessato in caso di delega all’impresa specializzata), in quanto titolare del potere di spesa. Una volta ultimate le operazioni di BST, l’impresa specializzata rilascia al soggetto interessato “ATTESTATO DI BONIFICA BELLICA” assumendosi la responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose, comunque derivanti da imperfetta esecuzione delle attività, prima, durante e dopo le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa.

L’OEP, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’Attestato di Bonifica Bellica, effettuati i dovuti controlli provvederà a:

- restituire all’impresa specializzata ed al Soggetto Interessato o suo delegato un esemplare ciascuno, originale ed in bollo, del precitato Attestato, debitamente compilato nella parte III, recante la validazione dell’A.D. sul corretto svolgimento del servizio di BST;

- trattenere agli atti l’esemplare originale non in bollo del precitato Attestato.

DOCUMENTAZIONE FINALE PREVISTA

Una volta ultimate le operazioni di BST, l’impresa specializzata rilascia al soggetto interessato “l’Attestato di Bonifica Bellica” su modulo predefinito in appendice I dell’annesso III. Con tale attestazione l’impresa specializzata dichiara di aver eseguito le prestazioni in conformità al parere vincolante positivo rilasciato dall’OEP, assumendosi la responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose, comunque derivanti da imperfetta esecuzione delle attività, prima, durante e dopo le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa.

L’Attestato in argomento dovrà:

- essere firmato dal Dirigente Tecnico B.C.M. che ha diretto l’attività di BST;

- dal legale rappresentante dell’impresa specializzata;

- riportare la dichiarazione del Soggetto Interessato, che confermi la reale esecuzione delle prestazioni di BST da parte dell’impresa specializzata;

- essere inviato in triplice copia originale, di cui due in bollo, all’OEP.

L’OEP, nei termini di 30 giorni dalla data di ricezione dell’Attestato di Bonifica Bellica, effettuati i dovuti controlli nell’ambito delle funzioni di sorveglianza e vigilanza di cui al successivo para. 6., provvederà a:

- restituire all’impresa specializzata ed al Soggetto Interessato o suo delegato un esemplare ciascuno, originale ed in bollo, del precitato Attestato, debitamente compilato nella parte III, recante la validazione dell’A.D. sul corretto svolgimento del servizio di BST;

- trattenere agli atti l’esemplare originale non in bollo del precitato Attestato.

Si precisa che le aree sottoposte a BST non potranno essere utilizzate finché l’OEP competente per territorio non avrà rilasciato al Soggetto Interessato ed all’impresa specializzata il relativo Attestato di Bonifica Bellica con la relativa dichiarazione della validazione del servizio BST, che ne attesti la conformità al parere vincolante positivo emanato.

Per l’Amministrazione Difesa il procedimento relativo al servizio di BST si considererà concluso col rilascio della precitata dichiarazione.

Qualsiasi documento attestante l’avvenuta Bonifica Bellica Sistematica delle aree, anche se rilasciato dall’impresa specializzata esecutrice delle prestazioni, se non conforme al modello 3.11 in appendice I dell’annesso III, debitamente compilato in tutte le sue parti da tutti gli aventi causa, è da intendersi nullo.

 


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Certificazione ISO 9001
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